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‘L’angolo del legale’: Responsabilità penale dell’amministratore di condominio
Rubrica a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini
Negli scorsi articoli abbiamo parlato della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’amministratore di condominio, ma in capo a quest’ultimo può configurarsi anche una responsabilità penale tutte le volte in cui questi, commetta reati nell’esercizio delle sue funzioni.
Tali reati vengono distinti in reati cosiddetti “comuni” che possono essere posti in essere da qualunque soggetto dell’ordinamento e reati denominati “propri” caratterizzati dalla ricorrenza necessaria di una particolare qualità del soggetto attivo.
Sotto il profilo della responsabilità penale dell’amministratore di condominio, possono verificarsi, ipotesi del primo tipo di reati comuni, tra i quali si può menzionare l’ingiuria o l’appropriazione indebita, come anche condotte del secondo tipo, configurabili per lo più proprio a carico dell’amministratore in quanto specificamente connesse alle mansioni cui questi è tenuto.
Tra le fattispecie di reato proprie l’amministratore è riconosciuto responsabile ai sensi dell’art. 677 c.p. per l’omissione di lavori di manutenzione ordinaria, indispensabili al fine di scongiurare pericoli derivanti dalle parti comuni dell’edificio. La responsabilità dell’amministratore permane solo per i lavori necessari alla manutenzione ordinaria, mentre per quella straordinaria egli ha il dovere di intervenire solo per le opere urgenti e improrogabili, mentre l’obbligo del condomino si concretizza nel momento in cui per fattori imprevedibili l’amministratore non sia in grado di attivarsi per evitare il pericolo di rovina già manifestatosi.