‘L’angolo del Legale’: … Recupero somme per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento
Rubrica a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini
L’assegno di mantenimento riconosciuto in favore del figlio disposto dal Giudice è un titolo esecutivo giudiziale. Questo significa che il mancato inadempimento è riconosciuto in automatico, senza dover svolgere una causa per accertarlo. Dal provvedimento del giudice scaturisce un vero e proprio obbligo a corrispondere l’assegno mensile agli aventi diritto.
Pertanto, a seguito di una prima diffida all’adempimento, la normativa italiana prevede la possibilità di procedere con atto di precetto, da saldare entro il termine perentorio di dieci giorni e in caso di inadempiuto, procedere con esecuzione forzata sul patrimonio del debitore tramite il pignoramento dei beni mobili e immobili, conti correnti o presso terzi creditori dell’obbligato (es. datore di lavoro).
Altro strumento consentito dalla legge è la possibilità di sporgere una querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La querela penale costituisce per lo più uno strumento di pressione e punizione del colpevole e tramite la costituzione di parte civile nel processo penale nel caso i condanna, potrà essere riconosciuto un risarcimento in favore del figlio, ma la strada è molto più lunga rispetto all’azione civile.
Di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che la querela della madre copre i figli minorenni rimasti anch’essi privi di assegno di mantenimento, ma non i figli maggiorenni che ancora ne beneficiano, non avendo raggiunto l’autosufficienza economica: dunque, se i figli hanno raggiunto l’età di 18 anni dovranno sporgere una querela autonoma.