‘L’angolo del Legale': Quando cessa l’obbligo dei genitori di mantenere i figli?
Rubrica a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini
Prima del 2006, la giurisprudenza si era determinata ad affermare che l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, non cessa automaticamente con il compimento della maggiore età, ma prosegue fino a che gli stessi non abbiano conseguito un grado di autosufficienza.
La legge 54/2006, prevedendo all’art. 155 quinquies c.c., oggi sostituito dall’art. 337septies c.c., introdotto dal DL 154/2013, che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico e che tale assegno, versato direttamente all’avente diritto.
La formulazione letterale della norma ha indotto la dottrina a ritenere sussistente una legittimazione esclusiva del figlio maggiorenne ad agire, nei confronti dei genitori, per ottenere l’assegno per il proprio mantenimento. Tuttavia, la giurisprudenza ha invece riconosciuto una legittimazione concorrente del genitore convivente con il figlio, il quale può agire iure proprio per ottenere il versamento del contributo dall’altro genitore, trovandosi ad anticipare le spese per il mantenimento del figlio e a farsi carico di garantire allo stesso una stabile organizzazione di vita.
La giurisprudenza ha confermato il proprio precedente orientamento in merito alla durata del dovere di mantenimento dei figli gravante sui genitori, ribadendo che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all’atto del conseguimento da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica.