'L’angolo del Legale': … Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli è sempre reato?
Rubrica a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini
Il Codice Penale prevede due diversi delitti: la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 del Codice Penale e la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570 bis del Codice Penale.
La fattispecie descritta dall’articolo 570 del Codice penale riguarda il caso in cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza ai figli, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un provvedimento del giudice che impone il pagamento di un assegno, mentre l’articolo 570bis del Codice Penale, invece, sanziona il coniuge che non paga l’assegno previsto in caso di separazione o di divorzio, indipendentemente dallo stato di bisogno dei familiari.
In caso di mancato versamento dell’assegno da parte dell’obbligato, la Cassazione ha più volte sottolineato che non basta addurre difficoltà economiche per evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, posto che ogni genitore deve fare tutto ciò che è in suo potere pur di non far mancare ai figli le somme indicate dal giudice.
Eventuali difficoltà economiche, escludono la responsabilità penale del soggetto obbligato solo quando si verifichino circostanze non ascrivibili a sua colpa e valutate caso per caso dal Giudice, dovendosi altresì trattare di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità.