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La FLC CGIL di Grosseto vince il ricorso contro una dirigente scolastica per comportamento antisindacale e fa giurisprudenza in Italia
Grosseto: Il Tribunale ha confermato quanto denunciato dalla FLC CGIL: il rifiuto di un dirigente scolastico a fornire i dati relativi alla gestione del FIS -Fondo Integrativo d’Istituto- è un’azione antisindacale e quindi contro legge.
Nello specifico la FLC CGIL di Grosseto si è trovata costretta a fare ricorso al giudice dopo mesi in cui la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano-Capalbio si è rifiutata di trasmettere i dati a consuntivo del FIS per l’anno scolastico 2018-2019. La verifica su questi dati è un’importante azione di controllo e di garanzia sulla corretta distribuzione delle risorse del FIS. Con questo fondo, infatti, viene assegnato circa l’85% del capitale dell’Istituto, viene usato ad esempio per retribuire attività aggiuntive sia del personale docente che ATA, per intensificare alcune attività che si rendono necessarie, per finanziare progetti e per remunerare alcune mansioni nell’organico della scuola, come il fiduciario e il coordinatore di classe.
Si tratta di attività che sono oggetto della contrattazione d’Istituto annuale, senza i relativi dati ovviamente il sindacato e le RSU non sono in condizione di poter svolgere la propria azione. Non fornire questo tipo di informazioni vuol dire limitare la libertà dell’attività sindacale, impedire quindi ai lavoratori di esprimersi. “E’ chiaro che il rifiuto di trasmetterci i dati sulla gestione del FIS da parte della Dirigente è un atto provocatorio, che vuole disconoscere il nostro ruolo – spiega Cristoforo Russo, segretario provinciale della FLC CGIL -. Ho deciso di oppormi a questa condotta antisindacale e di fare ricorso al Tribunale di Grosseto perché ero convinto delle nostre ragioni; può sembrare un tecnicismo, ma in realtà è un caso molto significativo perché impatta direttamente sulla libertà dell’attività sindacale. Il Fondo d’Istituto è un bene pubblico che gestisce un’attività pubblica come la scuola, è giusto che ci sia una rendicontazione e un controllo. Su questa questione si intrecciano due temi fondamentali della vita democratica della nostra società: la trasparenza e l’attività sindacale. Infatti è corretto e necessario che ci sia una rendicontazione sulla gestione di fondi pubblici, la nostra legislazione assegna al sindacato questa funzione di controllo. Non solo, la contrattazione collettiva prevede che la gestione dell’istituzione scolastica sia il frutto della collaborazione tra i dirigenti e i sindacati, proprio in una visione d’insieme e di tutela. E’ un nostro importante diritto-dovere vigilare sulla corretta gestione dei fondi, sull’equo trattamento di tutti i lavoratori di una scuola e sulla qualità del servizio. Tra l’altro i dati sul consuntivo possono essere utili per capire le necessità di un plesso e fare di conseguenza delle richieste sulla programmazione degli anni successivi, a sostegno dei lavoratori e di una scuola efficiente.”
Il giudice ha sottolineato come ricevere le informazioni sia una precondizione necessaria affinché il sindacato possa svolgere la propria attività, per questo ha definito il comportamento della Dirigente antisindacale e illegittimo e ha decretato che vengano trasmessi alla FLC i nominativi dei docenti e del personale ATA che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno ricevuto compensi attinti dal Fondo Integrativo d’Istituto e la relativa quota assegnata. “Sono soddisfatto che il giudice abbia confermato la bontà delle nostre argomentazioni – dichiara l’Avv. Carlo De Martis, legale della FLC CGIL di Grosseto, unitamente all’Avv. Paola Pippi -, sia perché confidiamo che questa pronuncia possa contribuire ad una evoluzione della giurisprudenza in materia, sia perché quello della libertà sindacale è un argomento molto sensibile, rappresentando una parte fondamentale del processo democratico della nostra società. Infatti la nostra legislazione presta particolare attenzione a questo tema, tanto che l’eventuale non attuazione di quanto decretato dal giudice del lavoro implica sanzioni penali”.