'L’angolo del legale'. Una nuova rubrica di MaremmaNews

'L’angolo del legale' è la nuova rubrica quindicinale di MaremmaNews a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini. In questo primo appuntamento sotto i riflettori: “La responsabilità dell’amministratore di condominio per mancata richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi”.

La morosità dei condomini nel pagamento dei contributi condominiali, è una circostanza che si riflette sul buon andamento della gestione condominiale e che, può rendere difficoltosa, la prosecuzione dell’amministrazione. La morosità dei condomini determina, inoltre, un palese stato di disparità tra i partecipanti, al punto che i primi potrebbero essere chiamati, del tutto ingiustamente ed illegittimamente, a rimediare ai comportamenti scorretti dei secondi. In questo contesto l’efficienza dell’amministratore è determinante per evitare il verificarsi di situazioni irrimediabilmente dannose.

Prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio (legge 220/2012) non esisteva una norma che imponesse all’amministratore di rispettare determinati termini entro i quali agire per recuperare dai condomini morosi quanto dagli stessi dovuto, consentendo che le morosità si potessero prolungare per periodi più lunghi. Con il nuovo testo dell’art. 1129, comma 9, cod. civ., secondo il quale, l’amministratore, anche ai sensi dell’art.63, comma 1, disp. att. cod. civ., è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile, il legislatore ha posto rimedio a tale mancanza, ma solo in parte.

Manca infatti, una disposizione che preveda, espressamente, che non procedere in via ingiuntiva al di là del termine semestrale previsto dall’art. 1129, comma 9 cod. civ., costituisce grave irregolarità ai fini della revoca giudiziaria dell’amministratore.

Esiste pertanto un obbligo dell’amministratore di procedere contro i morosi?

Se è vero che la mancata proposizione di un decreto ingiuntivo non è ricompresa nella casistica di cui all’art. 1129, non può essere, tuttavia, ignorato che in presenza di gravi irregolarità appare tassativa ma non esaustiva (la norma infatti recita: “…costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità…"). Mentre non si può trascurare la circostanza che la morosità nel pagamento delle spese deve essere risolta tramite lo strumento del decreto ingiuntivo. Una mancata disposizione sul punto non può autorizzare l’amministratore a non intervenire per il solo fatto che il legislatore non abbia previsto, una censura espressa.


Avv. Alessandra Mastri Flamini