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L’angolo del legale: niente mantenimento al figlio maggiorenne disoccupato per colpa
Rubrica a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini
È revocabile l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente a causa della sua colpevole inerzia (Cass. Ord. 18785/2021).
Nello scorso articolo ho parlato in linea generale di come viene regolamentato dalla normativa italiana l’obbligo al mantenimento al figlio maggiorenne, ovvero che questo cessa all’atto del conseguimento da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica.
Preme rilevare un’interessante e recente ordinanza della Corte di Cassazione 30 marzo 2021 – 2 luglio 2021 n. 18785 la quale escludere che l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne disoccupato non costituisce una funzione incondizionata e illimitata. Secondo la Corte, infatti, l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, sussiste solo nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale, senza loro colpa, perché non è corretto che il genitore debba mantenere un figlio senza propensione allo studio e con poca voglia di lavorare. Da quanto richiamato dalla Corte, infatti, la valutazione sullo status di autosufficienza economica, deve avvenire tramite l’accertamento di fatto, secondo l’età, impegno nello studio e nella ricerca del lavoro nonché la complessiva condotta tenuta dal figlio dal diciottesimo anno di età.