Autocertificazione salute dipendenti pubblici: per la UILFPL Toscana Sud-Est non sussiste

Per la federazione toscana è solo una facoltà del dipendente e non una imposizione del datore di lavoro. Grosseto: "Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale, con il senso di responsabilità che la contraddistingue, ma perseguendo sempre, comunque ed in ogni caso, la propria missione di tutela dei diritti e dell’integrità professionale,

giuridica ed umana di lavoratrici e lavoratori, che non deve venire meno neppure in periodi difficilissimi come quello attuale, a seguito dell’inizio della cosiddetta fase “2”, scandita dal DPCM 20 aprile 2020, la quale lascia comunque inalterate, per il lavoro pubblico, le misure di contenimento del virus contenute nell’art. 87 del DL 18/2020, a cominciare dalla strategicità dello “smart-working”, significa quanto segue:
• Risulta che, in vari enti della provincia di Grosseto, sia ancora sopposto ai dipendenti un modello autocertificativo riguardo notizie, anche parziali, sul proprio stato di salute, prima dell’ingresso al lavoro;
• E questo, nonostante che
◦ L’Ordinanza del Presidente della Giunta n. 48 del 03 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure di Contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della Ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni”, abbia revocato la 38/2020, che prevedeva l’autocertificazione;
◦ Nella Ordinanza 48/2020, si rappresenta chiaramente che il mancato rispetto delle misure di cui alla medesima Ordinanza (la 48), sia sanzionabile secondo quanto previsto dall’Art. 4 del DL 19/2020 (sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato);
◦ Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e quello integrativo del 24 aprile 2020, di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che contiene linee guida condivise tra la Presidenza del Consiglio e le Parti Sociali, sottoscritto per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obbiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, non prevedono una disposizione autocertificativa, sullo stato di salute, anche parziale, dei dipendenti;
◦ Il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza Sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto il 03 aprile 2020 tra la presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e CGIL-CISL-UIL, non prevede una disposizione autocertificativa sullo stato di salute, anche parziale, dei dipendenti pubblici.

La UILFpl, preso atto che, nel nuovo testo della Ordinanza 48/2020 non è prevista l'introduzione di dichiarazioni ex art. 47 DPR 445/2000 (Autocertificazione) per l'accesso al luogo di lavoro, rappresenta comunque che la “ratio” della normativa in materia di autocertificazione, costituisce comunque una facoltà del lavoratore e/o del cittadino e non una “imposizione” del datore di lavoro.

Lo stesso deve infatti attivarsi “ex tunc”, per introdurre dei controlli (termo-scanner) e rendere edotti i lavoratori che devono astenersi dal venire al lavoro in presenza di febbre, e di quali siano i comportamenti da tenere se si manifestano sintomi febbrili durante il lavoro, ma non possono essere richieste autodichiarazioni dello stato di salute, tra l’altro prive di valore legale, perché espressamente non consentite dalla legge e che dunque non tutelerebbero i lavoratori dal rischio di contagio.

Inoltre, rappresentiamo che qualsiasi documentazione cartacea o registro, non deve consentire di custodire alcun dato inerente la misurazione della temperatura dei dipendenti oltre la stessa giornata lavorativa, come previsto nella nota 1 del DPCM Aprile 2020.

Infine significhiamo che, la scrivente Organizzazione Sindacale, eserciterà la propria azione a tutela dei lavoratori “in vigilando”, e laddove ravvisasse che i livelli di relazione sindacali, indicati nel summenzionato protocollo-accordo del 3 aprile 2020 tra il Ministero della Funzione Pubblica e CGIL-CISL-UIL, non assicurino il rispetto integrale e sostanziale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o si sia di fronte a violazioni ai sensi della legge o del CCNL, procederà, a tutela del personale dipendente, a segnalare tempestivamente alla Segretaria Nazionale UILFpl e all’Ispettorato della Funzione Pubblica di cui al Dlgs 165/2001, le violazioni riscontrate."

UilFpl Area Vasta
Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto