Il Tribunale accoglie il ricorso per il servizio reso nell’anno 2013 da una docente

Grosseto: Il Tribunale di Grosseto ha accolto con sentenza pubblicata il 5 giugno u.s. un ricorso promosso da una docente, iscritta alla UIL SCUOLA e patrocinata dall’avv. Lavinia Mensi, riconoscendo il diritto alla ricostruzione di carriera previa valutazione dell’integrale servizio pre-ruolo nonché di quello svolto nel corso dell’anno 2013, storicamente non conteggiato a causa delle manovre di spending review avviate a partire dal 2010.

L’ANTEFATTO

Nel pieno della crisi economica registrata nel precedente decennio - scrive Fabio Severi, segretario Uil Scuola Grosseto - , il D.L. 78/2010 dispose il blocco stipendiale dei dipendenti pubblici relativamente agli anni 2011-2012-2013 nonché la temporanea sospensione della progressione di carriera negli anni 2011 e 2012, poi prorogata per il comparto scuola anche nel 2013 con il D.P.R. 122/2013. I primi due anni sono stati recuperati successivamente tramite la contrattazione integrativa, sottraendo a spese del personale le risorse già assegnate, mentre era rimasto in sospeso la valutazione del servizio svolto nell’anno 2013.

La Federazione Uil Scuola Rua e il Dipartimento Nazionale Uil Scuola IRC in tutti questi anni hanno sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie. Si è resa necessaria, quindi, la strada giudiziale, con l’avvio del ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro al fine di vedersi riconosciuto almeno sul profilo giuridico il servizio reso nell’anno 2013.

L’iniziativa ha trovato riscontro nella recente pronuncia della Corte di appello di Firenze richiamata dal Tribunale di Grosseto nella sentenza di accoglimento: “Per quanto invece attiene al riconoscimento a fini giuridici dell’anno di servizio 2013 si ritiene di dover aderire alla sentenza della Corte dall’Appello di Firenze n. 66 del 30.01.2024, depositata da parte ricorrente. La Corte di Appello di Firenze ha accolto le tesi della docente ritenendo che il blocco delle progressioni economiche debba ritenersi legittimo nei limiti in cui produca effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco con esclusione dell’opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco dovrebbero ritenersi anche a fini giuridici (oltre che economici) come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni”.

"Secondo i giudici di seconde cure, infatti, plurime sentenze della Corte Costituzionale (sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20) presuppongono necessariamente un’interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, non certo alla negazione assoluta della validità giuridica del servizio prestato. Orbene - continua Sereri - questo giudicante ritiene di dover aderire alla ricostruzione offerta dalla Corte d’Appello di Firenze, condividendone le argomentazioni e i riferimenti ai principi espressi dalla Consulta."


"Riteniamo questo un importante precedente - scrive Fabio Severi, segretario Uil Scuola di Grosseto (nella foto) - che apre la strada a numerosi ricorsi nei confronti di coloro che a causa del mancato riconoscimento del servizio svolto nell’anno 2013 si sono visti attribuire gi scatti stipendiali con un anno di ritardo, accumulando discreti arretrati che nel corso degli anni rischiano di cadere in prescrizione."