Confconsumatori. Recupero delle commissioni del finanziamento e cessione del quinto

Vittoria di Confconsumatori al Collegio arbitrale per un caso di Grosseto

Grosseto: Confconsumatori Toscana ha assistito con successo un grossetano che ha estinto anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per il recupero delle commissioni cosiddette “up front”. Sono le commissioni che le finanziarie fanno pagare all'avvio del prestito, spalmandole all’interno della somma finanziata: qualora il prestito venga estinto anticipatamente vanno restituite pro quote, secondo la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia, che prevede appunto che in caso di estinzione dei prestiti prima della scadenza (come i contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione) il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

LA DECISIONE – Con decisione del 21 maggio il Collegio arbitrale di Bologna ha statuito che “la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo l’articolo del Decreto sostegni bis nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi “recurring” (che maturano nel corso del contratto), escludendo quelli “up front” (indipendenti dalla durata del contratto). Per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125-sexies del Testo unico bancario, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Stesso orientamento esprime la sentenza “Unicredit Bank of Austria” della Corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023, che conferma la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori stabilito dalla sentenza Lexitor. Anche il Decreto legge 73/2021 prevede che “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del Codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Di conseguenza, i Collegi arbitrali hanno espresso la volontà di assicurare continuità all’orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi collegi, e conseguentemente di disporre la rimborsabilità dei costi “up front” e dei costi “recurring”. Pertanto l’arbitro bancario ha disposto che la finanziaria restituisca 660 euro al consumatore grossetano.

L'ASSISTENZA – Lo sportello Confconsumatori di Grosseto (via della Prefettura 3 (0564 417849; grosseto@confconsumatori.it)) e tutti gli sportelli toscani (contatti sul sito www.confconsumatoritoscana.it) sono disponibili a fornire una revisione dei conteggi di estinzione anticipata dei finanziamenti e verificare eventuali costi non rimborsati. I consumatori possono rivolgersi anche allo Sportello online dell'associazione (https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).