UIL Scuola Grosseto: Nuova Vittoria sul Riconoscimento del Servizio 2013
Grosseto: Prosegue la battaglia della UIL Scuola Grosseto per il riconoscimento del servizio svolto nel 2013, con un’altra importante conferma a livello giudiziario.
La Corte d’Appello di Firenze - afferma Fabio Severi, segretario Uil Scuola Grosseto (foto articolo) - ha rigettato il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione contro una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto, che aveva già riconosciuto la validità dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera.
In particolare, il Collegio della Corte d’Appello concorda con il Tribunale nel ritenere che il blocco economico di singoli anni non possa essere interpretato (come invece sostiene il Ministero) “quale fonte di effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro, coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio del medesimo anno bloccato, il quale giuridicamente finirebbe così per perdere il suo rilievo in modo definitivo.”
A ulteriore conferma della fondatezza della pretesa della dipendente, è stata citata la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 16133/2024 dell’11 giugno 2024, ha avvalorato questo orientamento.
Ecco la parte rilevante della motivazione della Suprema Corte:
"... le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 122/2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 D.L. n. 78/10)."
Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera deve essere distinta dai suoi effetti economici.
Il blocco imposto per esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli aspetti economici, senza pregiudicare il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici.
Nel ricorso si evidenzia che la sentenza della Corte d’Appello è stata impugnata “limitatamente alla parte in cui... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014, non quindi nella parte in cui il MIUR è stato condannato a pagare differenze retributive maturate prima del 2013.”
È pertanto evidente - continua il segretario Uil Scuola Grosseto - che il ricorso si fonda sull’errato presupposto che le norme di blocco riguardino non solo gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (art. 9, comma 23, D.L. 78/10), ma anche la stessa progressione di carriera. Secondo tale interpretazione, gli anni di blocco – e dunque il 2013 – non dovrebbero essere considerati neanche ai fini del riconoscimento giuridico di una fascia stipendiale superiore.
Tuttavia, questa lettura estenderebbe illegittimamente la portata delle disposizioni di legge, andando oltre il significato letterale delle norme. Ciò non è consentito - conclude Fabio Severi, segretario Uil Scuola Grosseto - , in quanto si tratta di disposizioni eccezionali, che derogano ai principi generali di autonomia negoziale delle parti sociali e devono essere interpretate in modo restrittivo, senza ampliarne gli effetti oltre quanto strettamente necessario al fine per cui sono state emanate.