La truffa dell'investimento in oro
I recenti inquietanti e noti fatti della società "Global Group Consulting srl" hanno attenzionato i media su quella che viene descritta come la truffa dell'oro la quale presenta, sotto alcuni aspetti, non pochi elementi di similitudine con quella più nota ma altrettanto tragica dei diamanti da investimento.
La truffa dell'oro pare essere strutturata come uno schema piramidale Ponzi.
Il denaro, raccolto tra i potenziali investitori da sedicenti promotori che operano nelle vesti di consulenti finanziari, non verrebbe investito in oro bensì servirebbe a pagare i rendimenti di altri investitori che sono "entrati" prima nella catena di montaggio delle vendite.
Usualmente lo schema viene rappresentato, non a caso, come una piramide. Tanto più ha successo tanto più è necessario che la base della piramide cresca (e si allarghi) perché occorre attrarre più persone per pagare, con i loro investimenti sotto forma di entrate, i rendimenti di quelli precedenti
Un valido esempio può essere il seguente: Tizio é convinto di investire in oro e pertanto versa alla società Alfa una somma pari a 100; a sua insaputa però la metà di questi, pari a 50 vengono "girati" a Caio (che Tizio non conosce e non ha mai incontrato in vita sua) che è un altro investitore, esattamente nella stessa posizione Tizio, solo che ha fatto il medesimo investimento l'anno prima e adesso vuole percepire il rendimento. Si noti che finché lo schema regge in effetti i rendimenti possono essere pagati e anche Tizio l'anno dopo potrebbe prenderli se dovessero entrare come investitori per esempio Mevio e Sempronio che versando a loro volta 100 ciascuno dovranno, a loro insaputa, pagare sia Tizio che, ancora, Caio. Non a caso quindi, una catena.
Da subito quindi per capire se si è vittime di questa prassi sembra opportuno prestare attenzione ai rendimenti che vengono garantiti: rappresentano infatti uno dei principali indici perché si possa capire se si è oggetto di questa truffa.
Inoltre i rendimenti mensili 4-5-6% che portano a ritorni fuori mercato nell'arco di un anno, anche pari a somme che oscillano tra il 40/50% di quanto investito, dovrebbero essere quantomeno sospetti. Ancor più poi se l'oro non lo si vede mai, perché viene trattenuto in via fiduciaria, depositato presso caveau, al suo posto ci sono dei certificati, o qualunque altra scusa, fermo restando che alle vittime potrebbe anche essere opposto che i c.d. lingotti non possono circolare quindi è obbligatorio lasciarli in custodia presso una realtà specializzata.
Altro presupposto di pericolo è se l'oro in questione viene promosso come bene rifugio, facilmente liquidabile, in costante crescita magari con l'ausilio di materiale dove ci sono sedicenti proiezioni di guadagno con grafici e presunte indagini di mercato (pure eventualmente recanti alcune diciture di società che fanno effettivamente analisi di mercato ma che a ben guardare é documentazione liberamente accessibile e chi le produce è del tutto estraneo alla vicenda).
Problematico è anche il fatto che il taglio degli investimenti minimi possa variare da 10.000 fino a oltre 50.000 euro, a volte persino con la proposta di un piano di accumulo programmato e continuato, che punta efficacemente a blindare la somma investita in modo che non possa essere riscattata prima di "tot" anni, durante i quali il malcapitato investitore continua a ricevere report e a vedersi pagare gli interessi (perlomeno finché lo schema regge), ma che altresì impone di versare periodicamente delle ulteriori somme, sempre nell'oro. In pratica si riprendono quello che danno (finché lo danno) sotto forma di interessi.
Anche l'eventuale riservatezza è un dato da non sottovalutare. Una parte delle vittime potrebbe essere stata raggiunta da questi consulenti sui social o sui forum della finanza dove, è bene ricordarlo e ribadirlo, spesso non ci sono filtri di verifica e chiunque può interagire con gli investitori promuovendo qualunque cosa, dai servizi legali fino anche, e purtroppo, delle truffe. Ma non solo, l'idea di essere ammessi a eventi esclusivi come cene o colazioni dove si svolgono dei "face to face" o dei "one to one" tra potenziali investitori e consulenti dovrebbe allarmare, ancor più poi se l'accesso è garantito attraverso il passaparola.
Negli ultimi anni il networking finalizzato a promuovere reti di contatti, anche tramite il marketing referenziale a qualunque livello, crea relazioni strutturate in gruppi di persone desiderose di scambiarsi biglietti da visita, conoscenze e altro che ha portato al proliferare di un enorme numero di sigle che puntano a creare queste reti, ma senza che vi siano delle vere e proprie attività di filtraggio tali da consentire che i venditori partecipanti a questi networking siano animati da buone intenzioni. E non invece, magari, da uno schema Ponzi!
E infatti un ulteriore aspetto della truffa dell'oro può addirittura essere quello, malevolo, di chiedere all'investitore a sua volta di coinvolgere altri.
Naturalmente qualunque ipotesi di riservatezza, o meglio di segretezza, deve mettere ancora più in allarme perché l'alta finanza non funziona affatto in questo modo. E se dicono che si è dei privilegiati che hanno accesso a una forma di guadagno esclusiva, è molto più probabile che si è dei truffati.
Le principali ipotesi di reato contestabili potrebbero essere, principalmente, l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. la truffa aggravata art. 640 c.p. e l'appropriazione indebita ex. art. 646 c.p. che potrebbero quindi rappresentare il c.d. filone penale.
Cui si potrebbe aggiungere l’esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 132 Tub. che tuttavia non sempre rappresenta un valido punto di riferimento contro lo schema Ponzi vista l'insidiosità di quest'ultimo. Interessante però sono anche i profili relativi all'art. 166 Tuf tenendo conto della recentissima giurisprudenza formatasi sul tema del finto consulente finanziario che raccoglie somme da destinare ad inesistenti investimenti in criptovalute.
A tal proposito sarebbe importante riflettere sul fatto che la principale attività che il privato può compiere è quella non solo di portare a conoscenza della pubblica autorità il fatto che costituisce ipotesi di reato (meglio se tramite un Professionista) ma altresì la successiva eventuale costituzione civile in sede penale per chiedere il risarcimento del danno.
Invece potrebbe essere poco probabile che un azione di classe (la class action) porti a risultati apprezzabili; purtroppo questo strumento, che ha il pregio di attirare molto l'attenzione facendo senza dubbio notizia, potrebbe non dare risultati apprezzabili dal punto di vista pratico, con lo schema Ponzi.
A tale considerazione si potrebbe pervenire analizzando la differenza, in diritto, tra le vendite piramidali vietate e quelle consentite nel c.d. marketing multilivello partendo dalla distinzione per qualificare l'uno o l'altra fattispecie prevista nel Codice del consumo e dalla legge numero 173 del 2005.
Ci sono infatti degli elementi da tenere in considerazione che qualificano alcuni schemi Ponzi, ma non necessariamente e non tutte le operatività che vi ruotano attorno. La morfologia dello schema (da alcuni definita anche l'impostazione dello stesso e la sua capacità di evolvere o di adattarsi alle circostanze) come pure relativamente alla fase, presumibile più terminale, che coincide con la crisi di liquidità.
Premesso che alla base della truffa dell'oro ci potrebbe essere la firma di un contratto, quello a mezzo del quale il truffato si impegna all'investimento, di fatto, il punto nevralgico potrebbe rivelarsi proprio il presupposto che non si è mai trattato di quest'ultimo. Nessuno ha investito in nulla. Se non forse, una minima parte di quanto versato.
Vengono all'opposto in considerazione alcuni diversi rimedi a disposizione dei soggetti danneggiati che non siano la radicale nullità del contratto, ma la declaratoria di annullamento dello stesso (azione prevista dall’art. 1441 c.c.) facendo leva in particolare e ad esempio sul vizio del consenso secondo quanto previsto dall’art. 1439 c.c.
Si osservi anche quanto rinvenibile nell'ambito dei contratti atipici relativamente alla confusione di patrimoni che,, nello schema Ponzi ed in particolare nella truffa dell'oro, sembra prodursi.
Nel contempo si pone il problema delle risorse effettivamente aggredibili, il che ci porta a distinguere due situazioni, l'una riferibile a una realtà già oggetto di provvedimenti da parte della Magistratura e quindi già sottoposta a indagine, distinguendola invece da quelle realtà che operando nello stesso modo stanno portando avanti il medesimo "business".
Premesso il carattere assolutamente sintetico e del tutto non esaustivo del presente articolo informativo (ed eventualmente educativo perché da sempre queste ipotesi di truffa si possono evitare facendo attenzione, informazione e chiedendo consigli) potrebbe essere interessante elaborare la recente fattispecie, peraltro in corso di evoluzione nel diritto, della truffa contrattuale basata sul dolo di uno dei contraenti.
Per trovare una soluzione che prescinda dall'azione penale e consenta a chi si rende conto - magari anche tramite il legittimo sospetto - di agire in via preventiva nei confronti di chi pone in essere queste condotte, non solo ed unicamente nel caso limite che si verifica quando il disastro si è già consumato per intero e si arriva ad arresti, latitanze, sequestri.
E' importante considerare che tutto questo a volte rende incerta la possibilità concreta delle vittime di ottenere indietro il maltolto, pur se nella necessità di punire gli autori di queste truffe.