‘Cura Italia’: Confconsumatori non lascia soli i cittadini

Tutto quello che c'è da sapere. L’associazione pubblica un vademecum sulle novità per famiglie e consumatori contenute nel decreto legge “Cura Italia”.

Grosseto: Confconsumatori ha pubblicato un vademecum per spiegare ai cittadini tutte le misure contenute nel decreto legge “Cura Italia” approvato dal Consiglio dei ministri il 17 marzo, che introduce misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I primi articoli del decreto legge dispongono lo stanziamento di fondi a favore del Sistema sanitario nazionale e conferiscono alla Protezione civile il diritto di requisire immobili al fine di essere utilizzati per la cura e l’isolamento dei malati, oltre al reclutamento di medici e infermieri.

Altri temi affrontati nel decreto “Cura Italia” sono il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, la sospensione degli obblighi di versamento tributati e dei contributi, di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Famiglie con figli in età scolastica: I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (salvo quanto previsto al comma 5) di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps (autonomi) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite dei 12 anni non si applica ai figli affetti da disabilità.

Inoltre i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. tutto ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni nel periodo previsto al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. 

Anche i genitori che lavorano come dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di questo specifico congedo e della relativa indennità. L’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per fruire del bonus, il lavoratore può presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall'istituto previdenziale, indicando al momento della domanda la prestazione di cui intende usufruire, il numero di giorni di indennità o l’importo del bonus che intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvederà al monitoraggio e ne comunicherà i risultati al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio dovesse emergere il superamento (anche in via prospettica) del limite di spesa, l’Inps rigetterà le domande presentate. I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2020.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, i permessi per i sindaci possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Servizio postale: Fino al 30 giugno 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi e per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna tramite accertamento preventivo della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successivo invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, al medesimo indirizzo, indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito.

Sospensione dei distacchi per morosità: L’Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera) ha disposto con un proprio provvedimento la sospensione dei distacchi per morosità delle forniture di energia elettrica, gas e acqua di famiglie e piccole imprese, durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Le procedure di sospensione vengono quindi rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020, con obbligo di ripristinare i servizi sospesi prima del provvedimento Arera e comunque successivo al 10 marzo.

Dopo il 3 aprile il fornitore interessato a ridurre la fornitura del cliente moroso, sarà tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.

Malattia: isolamento e quarantena: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia. La stessa disposizione si applica ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'Inps.

Indennizzi economici per autonomi e stagionali: I lavoratori autonomi iscritti all’Inps, nonché i lavorati stagionali e del settore che non hanno lavorato, hanno diritto a un indennizzo per il solo mese di marzo di 600 euro.

Sospensione del termine dei pagamenti di contributi e tasse: Il pagamento dei contributi di questo periodo slitta al 10 giugno 2020, anche per il pagamento dei contributi di domestici e badanti.

Il pagamento delle cartelle di pagamento che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio è prorogato al 31 maggio 2020; stessa proroga per tutte le tasse e tributi.

Risparmiatori: È prorogato al 18 giugno 2020 il termine per le domande al Fir, il Fondo indennizzo risparmiatori. È contemplata la possibilità da parte del Consap, in attesa della definitiva istruttoria su tutte le domande, di liquidare un indennizzo provvisorio pari al 40% del totale. 

Biglietti per concerti e manifestazioni: È previsto che il venditore, su richiesta del consumatore, emetta un voucher di pari importo di quanto pagato, da utilizzare entro un anno.

Carte d'identità: È prorogata al 31 agosto 2020 la scadenza di tutte le carte d’identità che scadono dopo il 18 marzo 2020.

Mutui prima casa: Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga all’ordinaria disciplina del Fondo, possono essere sospese le rate dei mutui sulla prima casa. L’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo tra la domanda e quella data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza Coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). La sospensione è comunque onerosa per il cittadino, in quanto nel periodo di sospensione sono comunque dovuti il 50% degli interessi maturati in favore della banca. La norma dovrà essere attuata con regolamento del ministero dell’Economia. 

È prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, con proroga dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria al entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Confconsumatori Grosseto non ha chiuso ma prosegue l'attività online. I contatti sono: grosseto@confconsumatori.it; 0564 417849 – 328 7958074 (tutti i giorni dalle 16 alle 18).