Il fratino torna a nidificare in Feniglia

Sospese con effetto immediato le attività di pulizia nel tratto di arenile interessato a tutela dei pulli

Orbetello: L'amministrazione comunale di Orbetello rende noto che sono stati individuate delle nidificazioni di Fratino su una porzione della duna della spiaggia della Feniglia e, perciò, le attività di pulizia dell'arenile, nel tratto interessato, saranno immediatamente sospese.

Il nido è stato individuato nei giorni scorsi (il 17 maggio) dai carabinieri del nucleo tutela della biodiversità nel corso dei periodici monitoraggi della riserva naturale statale e dell'area ZPS IT51A0028 duna Feniglia, effettuati dal personale militare, in collaborazione con personale C.O.T., secondo il protocollo ISPRA.

Pertanto sussiste la necessità di immediata sospensione degli interventi di pulizia degli arenili e di transito di mezzi motorizzati nel tratto di arenile compreso tra la porzione centrale dell'arenile (già interdetta al passaggio di mezzi) e il Varco 2 compreso, da estendersi a est del predetto varco per almeno 50 m, in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento della competente Direzione della Regione Toscana che prevede:

• collocazione dei cestini, in modo accorpato ed a congrua distanza gli uni dagli altri (3 o 4 contenitori ogni 200 mt), in zona afitoica, fuori dall’habitat 1210. Il mezzo per lo svuotamento dovrà essere di modeste dimensioni e il transito limitato alla sola battigia, con recupero manuale dei sacchi dei rifiuti posti all’interno dei contenitori. Non dovranno essere istallati cestini all’interno dei due Km di area di speciale salvaguardia, nella quale, il transito dei mezzi sulla battigia dovrà avvenire solo in occasione dei due passaggi per la pulitura grossolana dei rifiuti inorganici;

• collocazione di apposita cartellonistica informativa sul Fratino (etologia, misure di conservazione ecc.) e sulla tutela degli habitat dunali, oltre che esplicativa in ordine ai corretti comportamenti da adottare, sulle norme e consuetudini per una educata e civile fruizione dei beni naturali in questione, mare compreso, con particolare riferimento all’uso delle risorse ed al loro corretto smaltimento (a tal proposito è possibile scaricare al link: http://www.centrornitologicotoscano.org/public/fratino/fratino_cot_2017.zip); tali pannelli informativi, integrati con il logo del Comune di Orbetello, dovranno essere apposti in corrispondenza dei varchi di accesso alle spiagge di Feniglia e Giannella;

• sospensione immediata delle operazioni di pulizia dell'arenile nel caso della esistenza di individui in allarme o con il rinvenimento di nidi della specie Fratino Charadrius alexandrinus, segnalandone prontamente al Comune la loro localizzazione (il quale poi provvederà con urgenza ad informare il Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana).

Riguardo al primo punto l'amministrazione sottolinea il buon esito degli accordi di pulizia manuale stretti dall'Ente lagunare con associazioni ambientaliste locali che prevedono una periodica pulizia manuale delle aree interessate dalla nidificazione e volte a favorire la biodiversità, che hanno dato eisiti positivi visto che l'area continua a ospitare nidificazioni.

Si ricorda, inoltre, che è in vigore l'ordinanza sindacale in vigore sulla balneazione che all’art. 7 disciplina i comportamenti dei proprietari dei cani (animali di affezione) per la quale è opportuno richiamare il buon comportamento dei cittadini fruitori della spiaggia, in quanto i cani potrebbero recare pericolo ai pulli di Fratino che si ricorda è specie protetta. Il buon comportamento è richiamato su tutte le azioni che potrebbero recare danno potenziale agli esemplari di fratino rinvenuti.

ART. 7 Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d’affezione

Ai sensi dell’art.19 della L.R.T. n.59/2009, “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Per accesso deve intendersi la possibilità, da parte dei fruitori di spiaggia con animali al seguito, di accedere alle stesse e di effettuare il tragitto più breve per raggiungere le spiagge appositamente individuate, da specifica ordinanza sindacale, come “spiagge per cani”, o per raggiungere gli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati ed autorizzati ad ospitare detti animali. Potranno accedere alle spiagge ed eventualmente fruire di quelle individuate da ordinanza sindacale, esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall’estero, di essere in regola con le vaccinazioni, nonché siano esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso; L’accesso è consentito per un solo cane per ciascun detentore/proprietario;

Durante il tragitto sulla battigia, fino al raggiungimento delle spiagge a loro dedicate, i cani dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare disturbo ai bagnanti, ne’ manifestare aggressività verso le persone presenti lungo le spiagge e neppure verso gli altri soggetti fruitori delle ”spiagge per cani”; E’ vietato l’ingresso ai cani con sindrome aggressiva ed alle femmine in periodo estrale; Gli animali in questione non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare lungo le spiagge, il proprietario e/o l’accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell’animale; I proprietari/detentori dei cani hanno l’obbligo di raccogliere immediatamente qualunque deiezione prodotta dai loro animali, e di riporla negli appositi contenitori all’uopo installati, in prossimità delle aree preposte, a tal fine, i proprietari degli stessi dovranno essere sempre muniti di palette/raccoglitori e sacchetti idonei; La permanenza dei cani sulle spiagge è consentita soltanto all’interno delle aree individuate dall’amministrazione, denominate “spiagge per cani” o “bau beach” o presso gli stabilimenti balneari all’uopo autorizzati, secondo le modalità o condizioni imposte nell’ordinanza o autorizzazione specifica; Soltanto negli specchi acquei fronteggianti le aree individuate per “spiagge per cani” o “bau beach” gli stessi possono bagnarsi in mare purché mantenuti al guinzaglio dal proprietario o dall’accompagnatore; I concessionari (o aventi titolo) di stabilimenti balneari, all’interno delle aree in concessione, possono ospitare clienti con animali di piccola taglia al seguito (max 10 kg.), da detenere in prossimità del punto ombra assegnato agli stessi, fino ad un massimo di cinque presenze contemporanee nello stesso stabilimento, o struttura balneare, previa comunicazione all’ufficio del Demanio marittimo del comune. Nelle acque antistanti dette strutture non è consentito far bagnare gli animali di affezione a seguito.

Il proprietario dell’animale e del titolare dell’attività restano responsabili in solido di eventuali danni arrecati a terzi, da detti animali; Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce più grave reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni.