Confcosumatori: 'Una Finanziaria cambia i tassi e riscuote il doppio: risarcito'

Restituito il prestito, un consumatore si è accorto di aver versato il doppio alla finanziaria. Il Giudice: «manca il modulo scritto, contratto parzialmente nullo». Parma: Un consumatore grossetano nel 2005, con l’intenzione di acquistare una motocicletta, si era rivolto a una finanziaria e come spesso avviene, la società gli aveva messo a disposizione un’ulteriore linea di credito da poter utilizzare con carta di credito anche successivamente.

Dopo aver estinto il prestito originario, il consumatore aveva attivato la carta di credito revolving e aveva ottenuto un prestito di ulteriori 4.000 euro erogati in unica soluzione, ma, dopo circa 5 anni, si era accorto di aver restituito il doppio. Il risparmiatore, così, si è rivolto a Confconsumatori per riavere in dietro quanto versato in più.

Risultato vano ogni tentativo di ragionare con la finanziaria, il consumatore aveva deciso di rivolgersi al Tribunale di Grosseto e, solo dopo diversi anni, il cittadino ha ottenuto giustizia. Infatti, con la sentenza di maggio 2020, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato la nullità parziale del prestito, in quanto la finanziaria ha applicato tassi diversi da quelli indicati nel mutuo iniziale (finalizzato all’acquisto di un bene) e non ha mai pattuito per iscritto l’ulteriore ammontare degli interessi previsti per il credito successivo.

Il Giudice grossetano ha statuito che «”Le condizioni diverse”, ai sensi dell’art. 8 delle condizioni generali di contratto, avrebbero dovuto essere pattuite mediante sottoscrizione di un “apposito modulo”, che mai risulta essere stato sottoscritto e non è presente agli atti. Il che si risolve evidentemente in una nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 117, comma 4 T.U.B., poiché non vengono pattuite in forma scritta le condizioni economiche applicabili al rapporto, oltre che in una violazione della forma convenzionale adottata espressamente dai contraenti per la futura conclusione di contratti, che si presume voluta a pena di invalidità (art. 1352 c.c.), rilevabile d’ufficio secondo le regole generali (art. 1421 c.c.)».

«Dopo la sentenza – spiega l’avvocato Marco Festelli, vicepresidente di Confconsumatori - il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria per stabilire il quantum del rimborso che il consumatore avrebbe dovuto ottenere, proponendo una conciliazione tra le parti. Tuttavia, la finanziaria è capitolata, senza procedere oltre col giudizio, rimborsando al consumatore di Grosseto 5.000 euro. Purtroppo, è una vicenda non inusuale: le Banche, le finanziarie e i cessionari dei crediti, soprattutto per la necessità di liquidare i crediti deteriorati, mettono in riscossione contratti che spesso presentano patologie».

Ricordiamo che Confconsumatori prosegue la sua attività di difesa dei risparmiatori traditi e degli utenti bancari e comunichiamo l’elenco degli sportelli dell’associazione cui rivolgersi al link: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/