Associazione Luca Coscioni: «Le Regioni possono garantire i diritti sul fine vita. Confermato il ruolo centrale del Servizio sanitario e richiamato il Parlamento alle proprie responsabilità»
Firenze: Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’impostazione del Governo che chiedeva di cancellare integralmente la legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito. La Consulta ha chiarito che le Regioni possono intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalla sentenza n. 242 del 2019, anche in assenza di una legge nazionale sul fine vita, respingendo le censure rivolte contro l’intero impianto della legge toscana.
Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice di “Liberi Subito”, la legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita presentata in tutte le Regioni e approvata da Toscana e Sardegna.
“Il Governo ha tentato di bloccare tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no. È stato confermato che i diritti sul fine vita non possono essere congelati dall’inerzia politica: le Regioni possono e devono organizzare il Servizio sanitario per renderli effettivi. Questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente. Con la decisione depositata oggi, la Consulta ha inoltre smentito in modo esplicito i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte, che avevano invocato una pregiudiziale di costituzionalità come alibi per non discutere la legge di iniziativa popolare “Liberi Subito”, una legge che in Toscana è stata invece discussa, emendata e approvata. Mentre il Parlamento discute testi che escludono il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”.
Le dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate né l’obbligo delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già stabiliti.
In particolare, la Corte ha precisato che alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime nella parte in cui fissavano per legge regionale scansioni temporali rigide, ritenendo che tali aspetti non possano essere cristallizzati in una fonte normativa regionale.
Si tratta tuttavia di rilievi di natura tecnica che non escludono né il dovere del Servizio sanitario di rispondere alle richieste delle persone, né la necessità che le amministrazioni sanitarie operino comunque in tempi certi, ragionevoli e compatibili con la tutela della dignità e della salute dei pazienti.
