Prevenzione e controllo della diffusione delle malattie trasmissibili dalla zanzara tigre
C'è un'Ordinanza. Follonica: Con Ordinanza del Commissario prefettizio n.46 del 25/5/2020, visibile sull’Albo on line, sono stati formalizzati i provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle malattie trasmissibili da insetti vettori ed in particolare dalla "zanzara tigre” (Aedes Albopictus) sul territorio comunale per l'anno 2020.
Valutata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare la crescente proliferazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e di insetti vettori, potenziali responsabili della trasmissione di malattie infettive per uomo ed animali, nonché causa di notevoli disagi alla cittadinanza, è stata emessa una ordinanza con la quale sono elencati i provvedimenti che tutti i soggetti privati devono assumere per ridurre la presenza delle zanzare, anche in base alle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze sulla difesa del territorio dalle infestazioni, attuerà, come sempre, i programmi di lotta integrata per ridurre la presenza delle zanzare, anche per permettere ai cittadini di fruire delle aree con tranquillità, rimovendo focolai negli spazi pubblici e utilizzando adeguati trattamenti larvicidi.
Ma la necessità di agire sulle aree private, come terreni, giardini, terrazzi, è indubbia, poiché tutti i ristagni di acqua, anche minimi, possono costituire ambienti di sviluppo larvale e quindi favorire il mantenimento e la diffusione delle infestazioni di zanzara tigre.
Per questo è fondamentale che anche i cittadini adottino le opportune misure di prevenzione della formazione di focolai di larve di zanzara nelle aree di proprietà.
In generale è necessario tenere cortili, giardini, terreni, aree aperte, sgombri da sterpaglie e rifiuti, in modo da evitare il ristagno d’acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; porre attenzione ai contenitori, di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, e provvedere allo svuotamento (almeno ogni 5 giorni) ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o di altri eventi; è opportuno trattare l’acqua stagnante (per esempio nelle griglie di scarico o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata) , con prodotti di sicura efficacia larvicida ecosostenibili, con periodicità dei trattamenti e sicuramente dopo ogni pioggia.
Per chi ha gli orti, è opportuno eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa, o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso, o sistemando i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia o per altre evenienze, chiudendo appropriatamente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua.
All’interno dei cimiteri, è necessario ricambiare completamente l’acqua dei vasi portafiori almeno ogni 5 giorni, oppure trattata con prodotto larvicida, provvedendo al completo riempimento con sabbia dei vasi contenenti fiori finti e svuotando completamente i sottovasi.
Si consiglia di visionare l’ordinanza in modo attento, poiché ci sono provvedimenti da seguire per le aziende floro-vivaistiche, agricole e zootecniche, per proprietari di cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, depositi di pneumatici/copertoni, cantieri e altro.
La mancata osservanza dell’ordinanza sindacale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, per l’Igiene Ambientale e Tutela del Territorio.