L’angolo del legale: ‘Responsabilità dell’amministratore di condominio per perdita beneficio fiscale per la realizzazione di interventi agevolati al 110%’
Rubrica a cura dell’Avvocato Alessandra Mastri Flamini
Per la fruizione del beneficio fiscale cd Superbonus sono previsti una serie di adempimenti demandati all'amministratore, in quanto soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 1130 cc, a eseguire le incombenze tributarie. Il mancato ottemperamento di tali requisiti può comportare il sorgere di profili di responsabilità in capo all'amministratore. L'amministratore di condominio ha un ruolo fondamentale e soprattutto di grande responsabilità; infatti, deve adempiere a una serie di obblighi e di doveri. Preliminarmente vi è da convocare un'assemblea di condominio per la delibera di approvazione lavori, successivamente l'amministratore di condominio dovrà procurarsi tutta la documentazione necessaria in modo tale che possa confermare che il condominio possiede i requisiti per usufruire della detrazione fiscale. Successivamente l'amministratore di condominio dovrà anche occuparsi di comunicare per via telematica tutti i costi che si dovranno sostenere per eseguire gli interventi sull'edificio.
La giurisprudenza pronunciatasi negli anni sul punto, ha, in più occasioni, confermato la responsabilità dell'amministratore di condominio nelle ipotesi di omessa fruizione del beneficio da parte dei condomini nei casi di colpevolezza o mala gestio imputabile all'amministratore stesso ed in particolare anche la responsabilità dell’amministratore nei casi in cui la perdita del beneficio fiscale da parte del condomino sia a esso imputabile (in tale senso, Cass., 26 settembre 2017, n. 22343; Cass., 14 maggio 2013, n. 11548).