Gas, conguagli folli: l'onere della prova non è a carico del consumatore

Dopo la sentenza del Tribunale di Grosseto, la Corte d'appello di Firenze Grosseto: Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza numero 913/18 del 30 ottobre 2018, aveva ribadito il principio fondamentale per cui, in materia di contratto di somministrazione, grava sul fornitore l’onere della prova di avere effettivamente erogato il servizio nella misura indicata in fattura.

Nel caso di specie, il tribunale aveva dato ragione agli eredi dell’utente – che si erano rivolti a Confconsumatori – in merito a una fornitura di gas per immobile residenziale per la quale erano visti recapitare, all’indomani della cessazione del rapporto contrattuale e della piombatura del contatore, una fattura “a conguaglio” di 13.445 euro a fronte di un’abitazione disabitata da anni. La società energetica aveva addirittura proposto appello. E con la sentenza 3.3.2021 (pubblicata sul sito www.confconsumatoritoscana.it) la Corte d’Appello di Firenze ha ribadito ulteriormente, a fronte dell’accertamento peritale d’ufficio che provava il non funzionamento del contatore, che «è onere dell’azienda energetica, a prescindere dalla specifica contestazione degli utenti, provare in giudizio il perfetto funzionamento del misuratore».

Secondo la Corte d’appello, è sufficiente che gli utenti contestino le letture per spostare il peso probatorio sull’azienda, anche del perfetto funzionamento dell’apparato). Pertanto la Corte ha respinto l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado e condannando la società energetica alle spese di giudizio. Gli utenti anche in appello erano difesi dagli avvocati Francesco Lepri e Francesca Del Pasqua della Confconsumatori di Grosseto.

Prosegue pertanto l’assistenza a pieno regime dello sportello Confconsumatori di Grosseto degli utenti alle prese con le problematiche energetiche e bollette pazze. Gli interessati possono contattare la sede di via della Prefettura 3 (telefono 0564417849; mail grosseto@confconsumatori.it).