Case popolari, importante pronuncia della Consulta
Grosseto: Una sentenza della Corte annulla i criteri discriminatori e pretestuosi per partecipare ai bandi per le case popolari per i cittadini extra comunitari."Il dispositivo dellla sentenza - scrive il presidente del Forum Cittadini del Mondo Maurizio Buzzani - corona positivamente l'esito du una battaglia storica, condotta unitamente ad altre associazioni, partiti e sindacati, dal Forum Cittadini del Mondo di Grosseto.
Adesso l' impegno del Forum sara' quello di far pervenire nei vari consigli regionali (Toscana compresa) la richiesta di correggere le varie leggi regionali e di cancellare quanto annullato dalla Corte Costituzionale nella legge regionale 34 dell’Abruzzo.
Finalmente una buona notizia: La Corte Costituzionale conferma l’illegittimità di alcuni articoli discriminatori della legge regionale 34 sui criteri di assegnazione degli alloggi popolari.
Da anni denunciamo quanto hanno fatto le regioni per diminuire la platea degli aventi diritto alla casa. Nessuna risorsa aggiuntiva per rispondere alle migliaia di famiglia nelle graduatorie comunali ma per contribuire alla risoluzione del problema sceglievano di discriminare per ridurre il numero dei richiedenti!
Prima la Lombardia introduceva dei criteri premianti la storicità della residenza, come dire prima i nostri concittadini, poi i lombardi, poi ancora gli italiani e dopo i comunitari e gli extracomunitari.
Se ci vogliono anni per un comunitario o un extracomunitario per avere la residenza nel Comune a questi anni se ne dovevano aggiungere altri di storicità della residenza. La legge Lombarda prevedeva 10 anni, dopo sentenza gli anni venivano ridotti a 5. Su questa scia anche la Liguria, sempre del centro destra, ma non da meno anche la Toscana di centro sinistra introduceva gli anni di residenzialità a cui si aggiungeva un punteggio premiante per gli anni di presenza in graduatoria comunale.
La Corte Costituzionale, annullando questi articoli, ha sottolineato l’irragionevolezza del criterio di storicità della residenza in quanto di per se non è significativo di maggior bisogno, e la pretestuosità della richiesta di documentazione proveniente dai paesi d’origine (non sempre possibile, non sempre esigibili o accessibili) quanto per gli italiani basta una autodichiarazione.
La Corte ha dichiarato illegittima anche la decadenza dell’alloggio per condanna penale (criterio ancora in vigore in Toscana) di un solo componente della famiglia
Grande soddisfazione per questa importante vittoria da parte dell’Unione Inquilini che aveva presentato il ricorso come si legge nel loro comunicato stampa: “Siamo soddisfatti per la sentenza della Corte perché snatura tutto l’impianto della Legge regionale”- ha detto il segretario regionale dell’Unione Inquilini Walter Rapattoni. “L’aumento del punteggio, assegnato dalla storicità della residenza, avrebbe sfavorito le persone immigrate. Sul requisito di non possidenza all’estero, discriminatorio per persone provenienti da paesi in cui è difficile ottenere questi documenti, si sancisce che è valida l’autocertificazione come per tutti i cittadini. Solo chi non ha la residenza fiscale in Italia è obbligato a fornire una documentazione ulteriore”- Il Segretario nazionale Massimo Pasquini ha aggiunto: “Con la precarietà alloggiativa peggiorata a causa della pandemia e la richiesta sempre maggiore di alloggi pubblici invitiamo la classe dirigente a evitare giochini per mettere l’uno contro l’altro le persone, ma a lavorare e seriamente per attivare politiche abitative strutturali. ”
Le case popolari mancano e il bisogno cresce. Ma la soluzione non è quella di diminuire la platea dei richiedenti con criteri pretestuosi e discriminatori ma avviando un serio piano di implementazione di alloggi di edilizia economica e popolare. Finalmente - conclude Buzzani - una sentenza dice basta alle discriminazioni".